NORMATIVA DI CIRCOLAZIONE DEI MONOPATTINI ELETTRICI, SEGWAY, HOVERBOARD, MONOWHEEL E ALTRI DISPOSITIVI ELETTRICI DI MOBILITÀ PERSONALE

La legge 28 febbraio 2020, n. 8, che ha convertito con modificazioni il decreto-legge cosiddetto “decreto mille proroghe”, ha introdotto, tra le altre, disposizioni sulla circolazione dei dispositivi per la micromobilità elettrica e sui veicoli atipici.

La norma, oltre a prorogare di dodici mesi il termine di conclusione della sperimentazione, portandolo al 27 luglio 2022, disciplina la circolazione dei monopattini elettrici, anche al di fuori dell’ambito della sperimentazione, e dei segway, hoverboard, monowheel e degli analoghi dispositivi elettrici di mobilità personale.

Le nuove regole sono relative, ad esempio, ai limiti di età per la loro conduzione, all’obbligo dell’uso del casco per i minori di diciotto anni, all’obbligo d’indossare il giubbotto retro riflettente in condizioni di scarsa visibilità. La circolazione dei monopattini elettrici, per effetto dell’equiparazione ai velocipedi, non è soggetta a particolari prescrizioni relative all’omologazione, approvazione, immatricolazione, targatura, copertura assicurativa.

Per circolare su strada, però, devono rispondere a specifiche caratteristiche:

  • Avere un motore elettrico di potenza nominale continuativa non superiore a 0,50 kW (500 watt);
  • Non essere dotati di posto a sedere per l’utilizzatore perché destinati ad essere utilizzati da quest’ultimo con postura in piedi;
  • Essere dotati di limitatore di velocità che non consenta di superare i 25 Km/h quando circolano sulla carreggiata delle strade e i 6 km/h quando circolano nelle aree pedonali;
  • Essere dotati di un campanello per le segnalazioni acustiche;
  • Riportare la marcatura «CE»;
  • Avere i componenti specifici per i monopattini elettrici;
  • Da mezz’ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell’oscurità, e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l’illuminazione, devono essere equipaggiati con luci bianche o gialle anteriori e con luci rosse e catadiottri rossi posteriori per le segnalazioni visive e in mancanza non possono essere utilizzati, ma solamente condotti o trasportati a mano;
  • Non possono essere utilizzati da soggetti minori di 14 anni di età;
  • Le multe si equiparano a quelle destinate a chi viola il codice della strada quando è in bicicletta.
  • Il casco è obbligatorio per tutti i soggetti minorenni;

CIRCOLAZIONE CON SEGWAY PT

La Segway Inc in data 16 aprile 2007 informa che:

Il Ministero dei Trasporti italiano, Dipartimento per i Trasporti Terrestri, personale, affari generali e pianificazione generale dei trasporti, con propria nota 26702 del 20.03.07, riassume i criteri per l’utilizzo di Segway PT su “marciapiedi”, “aree pedonali” e “piste ciclabili” definiti dall’art. 3 del Codice della Strada(CdS), dettando le seguenti limitazioni:

  • Velocità massima non superiore a 6 Km/h con sistema di limitazione predisposto dal costruttore, per le“aree pedonali” e per i “marciapiedi”;
  • Velocità massima non superiore a 20 Km/h su piste ciclabili;
  • Obbligo di dare la precedenza ai pedoni e di tenere la destra sui marciapiedi;
  • Divieto di utilizzo a conducenti con età inferiore a 16 anni;
  • Divieto di utilizzo in condizioni di scarsa visibilità. Per esempio marciapiedi e piste ciclabili per niente o poco illuminate durante le ore notturne.

Tali limitazioni NON sussistono per quanto riguarda un possibile utilizzo del mezzo da parte delle forze armate di cui all’ art. 11 c. 1 del Cds e agli enti o corpi equiparati ai sensi del c. 11 dello stesso articolo, e da parte delle polizie municipali.

Le norme comportamentali da rispettare da parte dei conducenti del mezzo sono derivate da quelle di cui all’art. 190 del CdS – comportamento dei pedoni – con le precisazioni di seguito riportate:

Comma I: si conferma solo il primo periodo secondo cui “I pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi per essi predisposti; qualora questi manchino, siano ingombri, interrotti o insufficienti, devono circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione“. Si vieta, pertanto, l’utilizzo del mezzo fuori dai centri abitati.

Comma II: si conferma il testo contenuto per cui “I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei sovrappassaggi. Quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l’attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri“. Quindi lo stesso tipo di comportamento deve essere osservato dal conducente del mezzo.

Comma III: si conferma il testo contenuto per cui “È vietato ai pedoni attraversare diagonalmente le intersezioni; è inoltre vietato attraversare le piazze e i larghi al di fuori degli attraversamenti pedonali, qualora esistano, anche se sono a distanza superiore a quella indicata nel comma II“. Quindi lo stesso tipo di comportamento deve essere osservato dal conducente del mezzo.

Comma IV: si conferma il testo contenuto per cui “E’ vietato ai pedoni sostare o indugiare sulla carreggiata, salvo i casi di necessità; è, altresì, vietato, sostando in gruppo sui marciapiedi, sulle banchine o presso gli attraversamenti pedonali, causare intralcio al transito normale degli altri pedoni“. Quindi, lo stesso tipo di comportamento deve essere osservato dal conducente del mezzo.

Comma V: si conferma il testo contenuto per cui “I pedoni che si accingono ad attraversare la carreggiata in zona sprovvista di attraversamenti pedonali devono dare la precedenza ai conducenti“. Quindi lo stesso tipo di comportamento deve essere osservato dall’utilizzatore del Segway.

Comma VI: si conferma il testo contenuto per cui “È vietato ai pedoni effettuare l’attraversamento stradale passando anteriormente agli autobus, filoveicoli e tram in sosta alle fermate“. Quindi lo stesso tipo di comportamento deve essere osservato dal conducente del mezzo.

Commi da VII a IX: il testo contenuto non è rilevante in quanto non attiene il comportamento che deve osservare il conducente del mezzo in esame.

Comma X: si conferma il testo contenuto per cui “Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 19,95 a €. 81,90”.

Il Ministero chiarisce, inoltre, che Segway PT non rientra tra gli acceleratori di andatura di cui ai commi 8 e 9dell’art. 190 del CdS in quanto “trattasi di mezzo non funzionante a propulsione esclusivamente muscolare“.